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  • Argomento 1

    REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

    La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.


    Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati od ottenuti da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non dovrebbero quindi essere utilizzati nell’agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.

    L’agricoltura biologica dovrebbe fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili nell’ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Al fine di limitare al minimo l’uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e vegetale dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra.

    La produzione animale è una componente essenziale dell’organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.

    Al fine di evitare l’inquinamento dell’ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l’acqua, la produzione animale biologica dovrebbe prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra tale produzione e la terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l’alimentazione degli animali con prodotti vegetali provenienti dall’agricoltura biologica coltivati nell’azienda stessa o in aziende biologiche vicine.

    Poiché l’allevamento biologico è un’attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all’aria aperta o a pascoli.

    L’allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute degli animali dovrebbe basarsi sulla prevenzione delle malattie. A questo proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le norme di attuazione relative alla produzione animale e di acquacoltura dovrebbero garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni del suo comitato permanente.


    La produzione animale biologica dovrebbe tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie animali con animali allevati secondo il metodo biologico. Tale sistema dovrebbe favorire pertanto l’ampliamento della banca di geni di animali biologici, migliorare l’autosufficienza, assicurando così lo sviluppo del settore.

    I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione.

    OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

    La prduzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:
    1. stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che:
      • rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
      • contribuisca a un alto livello di diversità biologica;
      • assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;
      • rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

    PRINCIPI GENERALI

    La produzione biologica si basa sui seguenti principi:
    1. a progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:
      • utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
      • praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
      • escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;
      • si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
    2. la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui al punto 1 essi si limitano a:
      • fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
      • sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
      • concimi minerali a bassa solubilità;
    3. a rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:
      • non esistono le pratiche di gestione appropriate; e
      • non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui al paragrafo 2 o
      • l’uso di fattori di produzione esterni di cui al paragrafo 2 contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;
    4. ove necessario l’adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

    NORME DI PRODUZIONE ANIMALE

      riguardo all’origine degli animali:
      • gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;
      • a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione;
      • gli animali presenti nell’azienda all’inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione;

      riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:
      • le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
      • le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;
      • gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale;
      • il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;
      • gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici;
      • è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;
      • il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata;
      • agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione;
      • gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura nocive alla salute delle api;
      • le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali;
      • è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltur

      riguardo alla riproduzione:
      • la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l’inseminazione artificiale;
      • la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
      • non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
      • viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali;

      riguardo all’alimentazione:
      • principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall’azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;
      • gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all’agricoltura biologica;
      • gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;
      • le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell’alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica;
      • non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
      • i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno

      riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
      • la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene;
      • e malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
      • è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
      • sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
      • riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

      CONVERSIONE

      Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:
      1. il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1;
      2. durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;
      3. sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;
      4. in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l’operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;
      5. al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d’inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;
      6. gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti.

      NORME GENERALI APPLICABILI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI TRASFORMATI

      1. La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.
      2. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.
      3. La trasformazione con l’ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.
      4. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.
    • Argomento 2

      REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

      L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale «senza terra». Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.

      In determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, gli operatori possono incontrare difficoltà nel procurarsi riproduttori allevati secondo il metodo biologico, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo del settore. Occorre pertanto prevedere la possibilità di introdurre in un'azienda a fini riproduttivi un numero ristretto di animali non allevati secondo il metodo biologico. L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi. Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano accedere a spazi all'aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato. Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, occorre fissare il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite deve tener conto del contenuto di azoto del letame. È necessario vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Tuttavia, alcune operazioni specifiche essenziali per determinati tipi di produzione o necessarie per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani possono essere autorizzate assoggettandole a condizioni rigorose. Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell'agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

      Poiché le differenze regionali esistenti, dovute a ragioni climatiche e alla disponibilità di fonti alimentari, relativamente alla possibilità per i ruminanti allevati secondo il metodo biologico di assumere le vitamine essenziali A, D ed E attraverso le loro razioni alimentari, sono prevedibilmente destinate a persistere, dovrebbe essere consentita la somministrazione di queste vitamine ai ruminanti.

      La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Occorre inoltre prevedere misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione.

      Nell'ambito dell'agricoltura biologica non è consentito l'utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato, l'uso di tali medicinali allopatici deve essere limitato allo stretto necessario. Inoltre, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, in questi casi dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo di attesa successivamente all'utilizzo di tali medicinali.

      Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.

      ORIGINE DEGLI ANIMALI BIOLOGICI

      Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

      Per le api, è privilegiato l'uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

      ORIGINE DEGLI ANIMALI NON BIOLOGICI

      a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:
      • i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;
      • gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;
      • i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

      Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:
      • le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;
      • qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

      Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

      NORME SULLE STABULAZIONI DI PERTINENZA

      L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

      Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

      La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

      Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nella tabella 1 e 2.

      CONDIZIONI DI STABULAZIONE E PRATICHE DI ALLEVAMENTO SPECIFICHE PER I MAMMIFERI

      I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

      I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nella Tabella 3;

      è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età. le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.

      I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

      CONDIZIONE DI STABULAZIONE E PRATICHE DI ALLEVAMENTO SPECIFICHE PER GLI AVICOLI

      I volatili non sono tenuti in gabbie.

      Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d’acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.

      I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:
      • almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;
      • nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;
      • devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nella Tabella 2;
      • devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili;
      • ciascun ricovero non deve contenere più di:
      • - 4,800 polli,
        - 3,000 galline ovaiole,
        - 5,200 faraone,
        - 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino,
        - 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,
        - 2,500 capponi, oche o tacchini;
      • a superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;
      • i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.

      La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

      • Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:
      • 81 giorni per i polli,
      • 150 giorni per i capponi,
      • 49 per le anatre di Pechino,
      • 70 per la femmina di anatra muta,
      • 84 giorni per il maschio di anatra muta,
      • 92 giorni per l’anatra bastarda,
      • 94 giorni per la faraona,
      • 140 gioni per il maschio di tacchino e le oche
      • 100 giorni per la femmina di tacchino.

      NORME SPECIFICHE APPLICABILI ALLA PROFILASSI E AI TRATTAMENTI VETERINARI IN APICOLTURA

      Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nel regolamento.

      Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

      È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa destructor.

      Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

      I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

      Nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

      Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

      I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

      ACCESSO DI SPAZI ALL’APERTO

      Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.

      Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.

      Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.

      In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.

      Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

      Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

      DENSITA’ DEGLI ANIMALI

      La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

      Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della Tabella IV:

      DIVIETO RELATIVO ALLA PRODUZIONE ANIMALE “SENZA TERRA”

      La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.

      PRODUZINE ANIMALE BIOLOGICA E NON BIOLOGICA SIMULTANEA

      È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

      Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.

      Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:
      • l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;
      • qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo;
      • equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
      • i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.

      Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

      Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo

      GESTIONE DEGLI ANIMALI

      Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

      La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

      La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

      Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

      Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

      ALIMENTI PROVENIENTI DALL’AZIENDA STESSA O DA ALTRE AZIENDE BIOLOGICHE

      Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione.

      Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

      L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

      ALIMENTI CONFORMI ALLE ESIGENZE NUTRIZIONALI DEGLI ANIMALI

      Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

      Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

      I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

      È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

      Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

      ALIMENTI IN CONVERSIONE

      L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formulazione alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.

      Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.

      Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.

      PROFILASSI

      I principi base della profilassi sono i seguenti:
      • scegliere razze indigene con grande resistenza;
      • scegliere razze indigene con grande resistenza;
      • usare mangime di buona qualità, favorire il movimento costant eed il pascolo;
      • densità dello stock accettabile, igiene.

      E’ vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

      È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).

      Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.

      I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.

      Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

      Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

      TRATTAMENTI VETERINARI

      I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

      Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.

      Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1.

      I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.

      Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

      NORME SPECIFICHE APPLICABILI ALLA PROFILASSI E AI TRATTAMENTI VETERINARI IN APICOLTURA

      Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.

      Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

      È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa destructor.

      Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

      I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

      Nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

      Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

      I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.